A.C. 3500-A
Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la proposta di legge n. 3500 Bindi ed altri, in esame, mira a modificare la disciplina in materia di testimoni di giustizia attualmente vigente e contenuta nella legge n. 82 del 1991.
La necessità dell'intervento deriva in generale da ragioni di inquadramento organico di tale disciplina nella legge quadro del 1991 che, come è noto, è stata pensata per i soli collaboratori di giustizia.
Noi sappiamo che il rapporto dei collaboratori di giustizia con lo Stato è di natura premiale: in cambio di benefici di varia natura (penali, processuali, penitenziari, economici) per sé e per i propri familiari, nonché di protezione fisica per sé e le proprie famiglie, i cosiddetti pentiti, sulla base di un accordo forniscono informazioni sull'organizzazione criminale cui appartengono.
Ebbene, i testimoni di giustizia, invece, sono cittadini che di regola non hanno rapporti con la criminalità e decidono di risponde ad un dovere civico.
Spesso si tratta di imprenditori stanchi di essere ricattati, soggetti usurati, ma anche parenti di mafiosi che vogliono spezzare i rapporti con l'organizzazione criminale.
Le principali criticità dell'attuale legislazione sono le seguenti: una definizione dello status del testimone non compiuta e precisa; l'applicazione quasi generalizzata al testimone del solo programma di protezione, che nei fatti comporta lo sradicamento del testimone dal luogo di residenza; il deficit informativo sui suoi diritti e doveri; l'inadeguatezza delle diverse misure assistenziale di reinserimento socio-lavorativo; la condizione di isolamento del testimone, derivante dalla mancanza di referenti certi ed ancora la mancata previsione di un termine di durata delle misure.
La proposta di legge fa proprie gran parte delle proposte esplicitate dalla Commissione parlamentare antimafia e tiene conto delle criticità rilevate nel corso delle audizioni svolte.
L'attuale proposta di legge, partendo da tali presupposti ha l'obiettivo di rispondere e risolvere le suddette criticità che, ripercorrendo la relazione svolta in Commissione, possono essere sintetizzate nella ridefinizione del testimone di giustizia, la personalizzazione e gradualità delle misure (in tale ambito è data preferenza nell'adozione di misure di tutela nelle località di origine rispetto al trasferimento in località protetta adottato col programma di protezione), la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza, l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone, l'istituzione di una figura – il referente del testimone di giustizia – che garantisca a questi un riferimento certo nei rapporti con le istituzioni, assicurando nello stesso tempo una piena assistenza al testimone per tutte le sue necessità, l'introduzione di un termine di durata massima di queste misure.
Ebbene questa proposta di legge, signor Presidente, non rappresenta il solo intervento normativo di contrasto al crimine ed alla criminalità organizzata che questo Parlamento ha approvato, anzi, mai come in questa legislatura sono state poste azione sia di natura preventiva sia di natura sanzionatoria, coordinate e mirate a colpire da un lato la commissione e la proliferazione dei reati e dall'altro a costruire istituzioni trasparenti.
In questa legislatura, sono state approvate leggi che da decenni venivano richieste da parte di quell'Italia che crede che la legalità sia un valore e che solo su di essa si possa costruire competitività e ricchezza.
A me piace ricordare, ne sono orgoglioso, che questo Parlamento ha voluto il nuovo 416-ter del codice penale, che punisce il voto di scambio politico-mafioso, ha voluto reato di autoriciclaggio, che questo Parlamento ha voluto la reintroduzione del falso in bilancio, l'aggravamento del quadro sanzionatorio per i reati contro la pubblica amministrazione, che questo Parlamento ha rafforzato il ruolo dell'Autorità anticorruzione, fornendole strumenti veri e norme efficaci.
Non possiamo però dire di aver esaurito il nostro compito.
Il contesto in cui si fa impresa incide infatti in modo sostanziale sulla possibilità di aumentare la produttività e di allocare risorse verso comparti e imprese più competitive.
È evidente che un sistema efficiente, in cui la legalità assuma un significato pregnante e reale, favorisce innovazione, imprenditorialità e rimuove rendite di posizione e restrizioni alla concorrenza.
Dando seguito a tali ragionamenti, servano politiche preventive forti che includano norme etiche e di sensibilizzazione, meccanismi di controllo sia esterni che interni, una trasparenza vera, che si appropri delle istituzioni e che consenta di avere piena ed immediata conoscenza dei processi amministrativi di affidamenti degli appalti pubblici, meccanismi di controllo di sostanza e non di forma.
È evidente che la tutela che affronta il progetto di legge oggi in esame si inserisce compiutamente in questo processo virtuoso.
È importante che però la politica e le istituzioni non si fermino, credendo di aver esaurito il proprio compito.
Non ci siamo fermati: noi eravamo e siamo ben consapevoli, infatti, che criminalità, mafia e corruzione sono fenomeni che tra loro interagiscono e si integrano, tra mafia e corruzione esiste un forte nesso di collegamento ed è noto che la mafia ritiene un suo interesse prioritario essere presente all'interno dei sistemi di pubblici poteri e noi sappiamo che, quanto più i pubblici poteri sono vulnerabili, tanto più le mafie hanno gioco facile.
In questo contesto, è evidente quindi che ascoltare e quindi intervenire tempestivamente rispetto a metodologie criminali sempre più sofisticate ed in continua fase di evoluzione, è assolutamente decisivo.
Fornire tutele a chi ha generosamente e doverosamente deciso di collaborare con lo Stato rappresenta una precondizione di agibilità giudiziaria ed investigativa.
Questo progetto di legge costituisce la sintesi di un grande lavoro svolto con il contributo decisivo della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere, rappresenta la naturale evoluzione e articolazione della disciplina in materia di collaboratore di giustizia voluta da Giovanni Falcone negli anni Novanta.
Come ho spiegato in precedenza, era necessario articolare un processo di cautele e meglio garantire chi, con grande senso civico, intende contribuire al processo di legalità dello Stato.
Queste erano le finalità, un obiettivo che il presente progetto di legge ha pienamente raggiunto.
Presidente, onorevoli colleghi, mi avvio alle conclusioni sicuro di aver sostenuto una proposta di legge che efficacemente completa un'azione di contrasto al crimine da tempo avviata da questo Parlamento.
Questo provvedimento di legge rappresenta una volta ancora il segno di come alle parole noi facciamo seguire i fatti, di come si possa restituire la speranza di vivere in un Paese che faccia della legalità la regola e non l'eccezione.